Art. 364 c.p.
Omessa denuncia di reato da parte del cittadino
Il cittadino, che, avendo avuto notizia di un delitto contro la personalita' dello Stato, per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo, non ne fa immediatamente denuncia all'Autorita' indicata nell'articolo 361, e' punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire mille a diecimila. 5
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224
5Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale e' soppressa la pena di morte. Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".
Testo vigente dal 5 ottobre 1944, tuttora in vigore · versione 6 su Normattiva