Art. 365 c.p.
Omissione di referto
[1]Chiunque, avendo nell'esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto pel quale si debba procedere d'ufficio, omette o ritarda di riferirne all'Autorita' indicata nell'articolo 361, e' punito con la multa fino a lire cinquemila.
[2]Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva