Art. 366 c.p.
Rifiuto di uffici legalmente dovuti
[1]Chiunque, nominato dall'Autorita' giudiziaria perito, interprete, ovvero custode di cose sottoposte a sequestro dal giudice penale, ottiene con mezzi fraudolenti l'esenzione dall'obbligo di comparire o di prestare il suo ufficio, e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire trecento a cinquemila.
[2]Le stesse pene si applicano a chi, chiamato dinanzi all'Autorita' giudiziaria per adempiere ad alcuna delle predette funzioni, rifiuta di dare le proprie generalita', ovvero di prestare il giuramento richiesto, ovvero di assumere o di adempiere le funzioni medesime.
[3]Le disposizioni precedenti si applicano alla persona chiamata a deporre come testimonio dinanzi all'Autorita' giudiziaria e ad ogni altra persona chiamata ad esercitare una funzione giudiziaria.
[4]Se il colpevole e' un perito o un interprete, la condanna importa l'interdizione dalla professione o dall'arte.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva