Art. 379 c.p. — Favoreggiamento reale
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[1]Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e del caso preveduto dall'articolo 648, aiuta taluno ad assicurare il prodotto o il profitto o il prezzo di un reato, e' punito con la reclusione fino a cinque anni se si tratta di delitto, e con la multa da lire cinquecento a diecimila se si tratta di contravvenzione.
[2]Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 6 giugno 1965 · versione 0 su Normattiva