Art. 389 c.p.
Inosservanza di pene accessorie
[1]((Chiunque, avendo riportato una condanna da cui consegue una pena accessoria, trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tale pena, e' punito con la reclusione da due a sei mesi.
[2]La stessa pena si applica a chi trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti ad una pena accessoria provvisoriamente applicata)).
Testo vigente dal 15 dicembre 1981, tuttora in vigore · versione 91 su Normattiva