Art. 393 c.p. — Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone
[1]Chiunque, al fine indicato nell'articolo precedente, e potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da se' medesimo usando violenza o minaccia alle persone, e' punito, a querela dell'offeso, con la reclusione fino a un anno.
[2]Se il fatto e' commesso anche con violenza sulle cose, alla pena della reclusione e' aggiunta la multa fino a lire duemila.
[3]La pena e' aumentata se la violenza o la minaccia alle persone e' commessa con armi.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva