Art. 392 c.p. — Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose
[1]Chiunque, al fine di esercitare un preteso diritto, potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da se' medesimo, mediante violenza sulle cose, e' punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a lire cinquemila.
[2]Agli effetti della legge penale, si ha violenza sulle cose allorche' la cosa viene danneggiata o trasformata, o ne e' mutata la destinazione.
[3]((Si ha, altresi', violenza sulle cose allorche' un programma informatico viene alterato, modificato o cancellato in tutto o in parte ovvero viene impedito o turbato il funzionamento di un sistema informatico o telematico)).
Testo vigente dal 14 gennaio 1994, tuttora in vigore · versione 143 su Normattiva