Art. 394 c.p.
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[1]Chiunque sfida altri a duello, anche se la sfida non e' accettata, e' punito, se il duello non avviene, con la multa da lire duecento a duemila.
[2]La stessa pena si applica a chi accetta la sfida, sempre che il duello non avvenga.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 13 luglio 1999 · versione 0 su Normattiva