Art. 394 c.p.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205
Testo vigente dal 13 luglio 1999, tuttora in vigore · versione 170 su Normattiva
Apro la norma…
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205
Testo vigente dal 13 luglio 1999, tuttora in vigore · versione 170 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Quanto al delitto di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice (art. 388 del codice), l'articolo 393 del progetto definitivo stabiliva che «la pena si applica a colui, che elude l'esecuzione di ogni altro provvedimento del giudice, che concerna l'affidamento di minori, ecc.». La Commissione parlamentare esattamente osservò che le parole «ogni altro» erano superflue, perchè l'oggetto dei provvedimenti è specificato nella disposizione. Ho ritoccato quindi in tal senso la formula della disposizione.
Relazione al Codice penale (1930), n. 146
urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art394 · fonte su Normattiva