Art. 395 c.p.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205
Testo vigente dal 13 luglio 1999, tuttora in vigore · versione 170 su Normattiva
Apro la norma…
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205
Testo vigente dal 13 luglio 1999, tuttora in vigore · versione 170 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Quanto al delitto di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice (art. 388 del codice), l'articolo 393 del progetto definitivo stabiliva che «la pena si applica a colui, che elude l'esecuzione di ogni altro provvedimento del giudice, che concerna l'affidamento di minori, ecc.». La Commissione parlamentare esattamente osservò che le parole «ogni altro» erano superflue, perchè l'oggetto dei provvedimenti è specificato nella disposizione. Ho ritoccato quindi in tal senso la formula della disposizione.
Relazione al Codice penale (1930), n. 146
I portatori di sfida a duello sono puniti con pena pecuniaria (art. 395). Ho abbassato il minimo di questa pena, portandolo da lire cinquecento a duecento, ed ho lasciato inalterato il massimo (lire duemila). La Commissione parlamentare desidererebbe, invece, che venissero puniti con pena detentiva, allo scopo di conseguire una più efficace repressione del duello, «di cui si teme una sensibile ripresa». È tuttavia da osservare che, se si trova giusto ammettere una incriminazione specifica e temperata di simili reati, non si può d'altro canto esigere, senza manifesta contraddizione, una particolare severità verso coloro che adempiono una funzione ritenuta obbligatoria dalle consuetudini cavalleresche. Nè devesi dimenticare che anche il codice del 1889 (articolo 241) punisce i portatori di sfida con la sola pena pecuniaria, e però non v'è ragione di temere una sensibile ripresa dei duelli solo perchè il codice nuovo mantiene la stessa specie di pena del codice precedente per i portatori di sfida. L'esperienza ha poi dimostrato come la pena abbia assai scarsa efficacia preventiva rispetto ai delitti di cui si tratta, così che, se i duelli, come io non credo, dovessero avere una ripresa, non ne sarebbe certamente causa la pena solamente pecuniaria comminata per il predetto reato.
Relazione al Codice penale (1930), n. 147
urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art395 · fonte su Normattiva