Art. 397 c.p.
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[1]In luogo delle disposizioni dell'articolo precedente, si applicano quelle contenute nel capo primo del titolo dodicesimo:
[2]1° se le condizioni del combattimento non sono state precedentemente stabilite da padrini o secondi, ovvero se il combattimento non avviene alla loro presenza;
[3]2° se le armi adoperate nel combattimento non sono uguali, e non sono spade, sciabole o pistole egualmente cariche, ovvero se sono armi di precisione o a piu' colpi;
[4]3° se nella scelta delle armi o nel combattimento e' commessa frode o violazione delle condizioni stabilite;
[5]4° se e' stato espressamente convenuto, ovvero se risulta dalla specie del duello, o dalla distanza fra i combattenti, o dalle altre condizioni stabilite, che uno dei duellanti doveva rimanere ucciso.
[6]La frode o la violazione delle condizioni stabilite, quanto alla scelta delle armi o al combattimento, e' a carico non solo di chi ne e' l'autore, ma anche di quello fra i duellanti, padrini o secondi, che ne ha avuto conoscenza prima o durante il combattimento.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 13 luglio 1999 · versione 0 su Normattiva