Art. 40 c.p.
Rapporto di causalita'
[1]Nessuno puo' essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non e' conseguenza della sua azione od omissione.
[2]Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva