Art. 408 c.p.
Vilipendio delle tombe
Chiunque, in cimiteri o in altri luoghi di sepoltura, commette vilipendio di tombe, sepolcri o urne, o di cose destinate al culto dei defunti, ovvero a difesa o ad ornamento dei cimiteri, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva