Art. 421-bis c.p.
Pubblica intimidazione con uso di armi
((Chiunque, al fine di incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine o di attentare alla sicurezza pubblica, fa esplodere colpi di arma da fuoco o fa scoppiare bombe o altri ordigni o materie esplodenti e' punito, se il fatto non costituisce piu' grave reato, con la reclusione da tre a otto anni)).
Testo vigente dal 15 novembre 2023, tuttora in vigore · versione 349 su Normattiva