Art. 421 c.p.
Pubblica intimidazione
Chiunque minaccia di commettere delitti contro la pubblica incolumita', ovvero fatti di devastazione o di saccheggio, in modo da incutere pubblico timore, e' punito con la reclusione fino a un anno.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva