Art. 423-quater c.p.
Confisca
[1]Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 423-bis, primo comma, e' sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono il prodotto o il profitto del reato e delle cose che servirono a commettere il reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato.
[2]Quando, a seguito di condanna per il delitto ((...)) previsto dall'articolo 423-bis, primo comma, e' stata disposta la confisca dei beni che costituiscono il prodotto o il profitto del reato ed essa non e' possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilita' e ne ordina la confisca.
[3]I beni confiscati e i loro eventuali proventi sono messi nella disponibilita' della pubblica amministrazione competente e vincolati all'uso per il ripristino dei luoghi.
[4]La confisca non si applica nel caso in cui l'imputato abbia efficacemente provveduto al ripristino dello stato dei luoghi.
Testo vigente dal 9 novembre 2021, tuttora in vigore · versione 318 su Normattiva