Art. 426 c.p. — Inondazione, frana o valanga
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Chiunque cagiona un'inondazione o una frana, ovvero la caduta di una valanga, e' punito con la reclusione da cinque a dodici anni.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 25 maggio 1945 · versione 0 su Normattiva