Art. 426 c.p.Inondazione, frana o valanga

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Chiunque cagiona un'inondazione o una frana, ovvero la caduta di una valanga, e' punito con la reclusione da cinque a dodici anni.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 25 maggio 1945 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art426 · fonte su Normattiva