Art. 432 c.p. — Attentati alla sicurezza dei trasporti
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[1]Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, pone in pericolo la sicurezza dei pubblici trasporti per terra, per acqua o per aria, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.
[2]Si applica la reclusione da tre mesi a due anni a chi lancia corpi contundenti o proiettili contro veicoli in movimento, destinati a pubblici trasporti per terra, per acqua o per aria.
[3]Se dal fatto deriva un disastro, la pena e' della reclusione da tre a dieci anni.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 25 maggio 1945 · versione 0 su Normattiva