Art. 433-bis c.p.
Attentato alla sicurezza delle installazioni nucleari
[1]((Chiunque attenta alla sicurezza delle installazioni nucleari ovvero degli impianti, dei luoghi o dei mezzi adibiti alla produzione, alla conservazione o al trasporto di materie nucleari e' punito, qualora dal fatto derivi pericolo per la pubblica incolumita', con la reclusione da quattro a otto anni.
[2]Se dal fatto deriva un disastro, la pena e' della reclusione da cinque a venti anni)).
Testo vigente dal 28 maggio 2015, tuttora in vigore · versione 263 su Normattiva