Art. 443 c.p.
Commercio o somministrazione di medicinali guasti
Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio o somministra medicinali guasti o imperfetti e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire mille.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva