Art. 447 c.p.
IL D.P.R. 9 OTTOBRE 1990, N. 309 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO
Testo vigente dal 15 novembre 1990, tuttora in vigore · versione 128 su Normattiva
Apro la norma…
IL D.P.R. 9 OTTOBRE 1990, N. 309 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO
Testo vigente dal 15 novembre 1990, tuttora in vigore · versione 128 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
In relazione al delitto di pubblica intimidazione col mezzo di materie esplodenti (art. 420), riesaminata la sanzione comminata dal progetto, essa mi parve troppo esigua nel minimo (quindici giorni di reclusione), e perciò elevai tale limite a sei mesi (da sei mesi a tre anni), trattandosi di un delitto che non può mai apparire lievissimo, dato il pericolo che può cagionare e il malvagio proposito del colpevole. TITOLO VI. Dei delitti contro l'incolumità pubblica.
Relazione al Codice penale (1930), n. 154
urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art447 · fonte su Normattiva