Art. 451 c.p. — Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro
Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, e' punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire mille a cinquemila.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva