Art. 673 c.p.Omesso collocamento o rimozione di segnali o ripari

[1]Chiunque omette di collocare i segnali o i ripari prescritti dalla legge o dall'Autorita' per impedire pericoli alle persone in un luogo di pubblico transito, ovvero rimuove i segnali o i ripari suddetti, o spegne i fanali collocati come segnali, e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire cinquemila.

[2]Alla stessa pena soggiace chi rimuove apparecchi o segnali diversi da quelli indicati nella disposizione precedente e destinati a un servizio pubblico o di pubblica necessita', ovvero spegne i fanali della pubblica illuminazione.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art673 · fonte su Normattiva