Art. 452-bis c.p.
Inquinamento ambientale
[1]E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:
- 1)delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2)di un ecosistema, ((di un habitat)) della biodiversita', anche agraria, della flora o della fauna.
[2]((La pena e' aumentata da un terzo alla meta' quando l'inquinamento e' prodotto alternativamente:
- 1)in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico;
- 2)in danno di specie animali o vegetali protette;
- 3)in danno di un ecosistema di dimensioni notevoli;
- 4)in danno di un ecosistema quando l'inquinamento ha effetti durevoli)).
[3]((Nel caso in cui l'inquinamento di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico ne causi la distruzione, la pena e' aumentata da un terzo a due terzi)).
[4]((Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva pericolo per la vita o per l'incolumita' delle persone, la pena e' aumentata.))
Testo vigente dal 2 giugno 2026, tuttora in vigore · versione 397 su Normattiva