Art. 452-septies c.p.Impedimento del controllo

Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attivita' di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Testo vigente dal 29 maggio 2015, tuttora in vigore · versione 264 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art452septies · fonte su Normattiva