Art. 452-septies c.p. — Impedimento del controllo
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attivita' di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Testo vigente dal 29 maggio 2015, tuttora in vigore · versione 264 su Normattiva