Art. 27

[1]Impedimento od ostacolo al funzionamento di enti.

[2]Il mobilitato per il servizio del lavoro che, al fine di turbare la organizzazione o il funzionamento di una pubblica amministrazione, di enti, servizi, imprese, attivita', ai quali sia addetto, impedisce od ostacola in qualsiasi modo, il regolare andamento del servizio, e' punito, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con la reclusione fino a quattro anni.

[3]Se dal fatto deriva grave danno, la pena e' della reclusione da uno a cinque anni.

[4]Se il fatto e' commesso a danno di pubbliche amministrazioni, enti, servizi o imprese mobilitati a' sensi dell'art. 9, la pena e' della reclusione fino a cinque anni nel caso previsto dal primo comma, e della reclusione da due a sette anni nel caso previsto dal secondo comma.

Testo vigente dal 18 gennaio 1943, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-10-31;1611~art27 · fonte su Normattiva