Art. 452-sexies c.p. — Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattivita'
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[1]Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattivita'.
[2]La pena di cui al primo comma e' aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:
- 1)delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2)di un ecosistema, della biodiversita', anche agraria, della flora o della fauna.
[3]Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumita' delle persone, la pena e' aumentata fino alla meta'.
Testo vigente dal 29 maggio 2015 al 9 agosto 2025 · versione 264 su Normattiva