Art. 452-terdecies c.p.
Omessa bonifica
((Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorita' pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi e' punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000)).
Testo vigente dal 29 maggio 2015, tuttora in vigore · versione 264 su Normattiva