Art. 454 c.p. — Alterazione di monete
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Chiunque altera monete della qualita' indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3° e 4° del detto articolo, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire mille a cinquemila.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 27 settembre 2001 · versione 0 su Normattiva