Art. 46 c.p.
Costringimento fisico
[1]Non e' punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato da altri costretto, mediante violenza fisica alla quale non poteva resistere o comunque sottrarsi.
[2]In tal caso, del fatto commesso dalla persona costretta risponde l'autore della violenza.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva