Art. 467 c.p. — Contraffazione del sigillo dello Stato e uso del sigillo contraffatto
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Chiunque contraffa' il sigillo dello Stato, destinato a essere apposto sugli atti del Governo, ovvero, non essendo concorso nella contraffazione, fa uso di tale sigillo da altri contraffatto, e' punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da lire mille a ventimila.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 25 febbraio 1953 · versione 0 su Normattiva