Art. 472 c.p.
Uso o detenzione di misure o pesi con falsa impronta
[1]Chiunque fa uso, a danno altrui, di misure o di pesi con l'impronta legale contraffatta o alterata, o comunque alterati, e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire cinquemila.
[2]La stessa pena si applica a chi nell'esercizio di una attivita' commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, detiene misure o pesi con l'impronta legale contraffatta o alterata, ovvero comunque alterati.
[3]Agli effetti della legge penale, nella denominazione di misure o di pesi e' compreso qualsiasi strumento per misurare o pesare. 16
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39
16Il D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 ha disposto (con l'art. 36, comma 1) che "Le disposizioni del libro II, titolo VII, capo II, del Codice penale sono estese alla contraffazione dei contrassegni indicati nel presente Testo Unico, all'uso e messa in vendita e detenzione dei contrassegni contraffatti ed alla detenzione degli strumenti destinati alla contraffazione".
Testo vigente dal 25 febbraio 1953, tuttora in vigore · versione 18 su Normattiva