Art. 474 c.p. — Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi
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[1]Chiunque, fuori dei casi di concorso nei delitti preveduti dall'articolo precedente, introduce nel territorio dello Stato per farne commercio, detiene per vendere, o pone in vendita, o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati, e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire ventimila.
[2]Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 25 febbraio 1953 · versione 0 su Normattiva