Art. 478 c.p.
[1](Falsita' materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti)
[2]Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, e' punito con la reclusione da uno a quattro anni.
[3]Se la falsita' concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione e' da tre a otto anni.
[4]Se la falsita' e' commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena e' della reclusione da uno a tre anni.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva