Art. 480 c.p. — Falsita' ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative
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Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto e' destinato a provare la verita', e' punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 25 dicembre 1980 · versione 0 su Normattiva