Art. 484 c.p. — Falsita' in registri e notificazioni
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Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorita' di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorita' stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire tremila.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 10 agosto 1982 · versione 0 su Normattiva