Art. 485 c.p.
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 GENNAIO 2016, N. 7
Testo vigente dal 6 febbraio 2016, tuttora in vigore · versione 267 su Normattiva
Apro la norma…
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 GENNAIO 2016, N. 7
Testo vigente dal 6 febbraio 2016, tuttora in vigore · versione 267 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
In ordine al delitto di falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481), la Commissione parlamentare propose di dare distinta considerazione ai certificati forensi, punendo la relativa falsità con pena più lieve, perchè tali certificati hanno minore importanza di quelli sanitari. Ma è da osservare che nell'articolo in esame sono prevedute ipotesi che hanno tutte la stessa materialità e l'identica oggettività giuridica, trattandosi in ogni caso di certificati relativi all'esercizio di servizi di pubblica necessità. Che i certificati forensi siano meno importanti degli altri, è un'affermazione che non può essere dimostrata, tali certificati, se falsi, potendo trarre in inganno la pubblica Autorità e i privati. D'altronde i limiti della pena comminata da questa disposizione consentono al giudice di valutare adeguatamente la entità concreta dei singoli fatti.
Relazione al Codice penale (1930), n. 163
Anche per il delitto di falsità in scrittura privata (art. 485), come già per le falsità in atto pubblico, la Commissione parlamentare vorrebbe che si richiedesse il requisito della possibilità di pubblico o privato nocumento, ritornando così alla formula dell'articolo 280 del codice del 1889. Ma poichè la scrittura privata deve essere un «documento» (avere cioè una giuridica efficacia probante), poichè di tale documento deve essere fatto uso, e poichè quest'uso non consiste nell'adoperare il documento come carta, bensì come mezzo per conseguire il fine della falsificazione, ne segue che la possibilità di pubblico o privato nocumento sussiste necessariamente in ogni ipotesi in cui si abbia una vera e propria falsità in scrittura privata. Non sembra quindi il caso di modificare la disposizione concernente questo delitto.
Relazione al Codice penale (1930), n. 164
urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art485 · fonte su Normattiva