Art. 492 c.p. — Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti
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Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di atti pubblici e di scritture private sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 10 agosto 1982 · versione 0 su Normattiva