Art. 495-ter c.p.Fraudolente alterazioni per impedire l'identificazione o l'accertamento di qualita' personali

[1]((Chiunque, al fine di impedire la propria o altrui identificazione, altera parti del proprio o dell'altrui corpo utili per consentire l'accertamento di identita' o di altre qualita' personali, e' punito con la reclusione da uno a sei anni.

[2]Il fatto e' aggravato se commesso nell'esercizio di una professione sanitaria)).

Testo vigente dal 26 luglio 2008, tuttora in vigore · versione 217 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art495ter · fonte su Normattiva