Art. 635-bis c.p.
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici
[1]Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui e' punito, a querela della persona offesa, con la reclusione ((da due a sei anni)).
[2]((La pena e' della reclusione da tre a otto anni:
- 1)se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualita' di operatore del sistema;
- 2)se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se e' palesemente armato)).
Testo vigente dal 17 luglio 2024, tuttora in vigore · versione 363 su Normattiva