Art. 497-bis c.p.
[1]Possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi.
[2]Chiunque e' trovato in possesso di un documento falso valido per l'espatrio ((e' punito con la reclusione da due a cinque anni)).
[3]La pena di cui al primo comma e' aumentata da un terzo alla meta' per chi fabbrica o comunque forma il documento falso, ovvero lo detiene fuori dei casi di uso personale.
Testo vigente dal 21 aprile 2015, tuttora in vigore · versione 262 su Normattiva