Il delitto di false indicazioni sull'identità o su qualità personali proprie o di altri (art. 496) dovrebbe, a parere della Commissione parlamentare, essere trasformato in semplice contravvenzione. Ma ciò sarebbe contrario al sistema seguito nella formazione del codice, per il quale sono state separate le due ipotesi, cumulativamente considerate nell'articolo 436 del codice finora vigente, mantenendo al rifiuto di generalità la natura contravvenzionale, e incriminando invece come delitto l'ipotesi delle dichiarazioni false. Nel mendacio, invero, è implicito un proposito fraudolento, che giustifica la qualificazione del fatto come delitto. Questa ipotesi, inoltre, è manifestamente più grave dell'altra anche perchè il fatto viola il dovere di rispetto e di obbedienza all'Autorità, e quindi richiede, in conformità ai criteri adottati dal codice per tutelare il principio di autorità, una pena adeguata. La Commissione, inoltre, propose di sopprimere le parole: «o su altre qualità», limitando la disposizione alla richiesta di indicazioni sull'identità e sullo stato della persona. Non comprendo perchè dovrei addivenire a tale soppressione, dal momento che all'Autorità può legittimamente interessare di avere esatta notizia non solo dell'identità e dello stato della persona, ma anche di altre qualità della medesima. Non diversamente disponeva l'articolo 436 del codice del 1889, il quale menzionava il nome, il cognome, lo stato, la professione, il luogo di nascita o di domicilio, «o altre qualità personali». Questa formula, ch'io ho resa più precisa e sintetica, non ha mai dato luogo a dubbi, nè agli eccessi temuti dalla Commissione. TITOLO VIII. Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio.
Relazione al Codice penale (1930), n. 165