Art. 500 c.p.
Diffusione di una malattia delle piante o degli animali
[1]Chiunque cagiona la diffusione di una malattia alle piante o agli animali, pericolosa all'economia rurale o forestale, ovvero al patrimonio zootecnico della nazione, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.
[2]Se la diffusione avviene per colpa, la pena e' della multa da lire mille a ventimila.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva