Art. 502 c.p.
Serrata e sciopero per fini contrattuali
[1]Il datore di lavoro, che, col solo scopo d'imporre ai suoi dipendenti modificazioni ai patti stabiliti, o di opporsi a modificazioni di tali patti, ovvero di ottenere o impedire una diversa applicazione dei patti o usi esistenti, sospende in tutto o in parte il lavoro nei suoi stabilimenti, aziende o uffici, e' punito con la multa non inferiore a lire diecimila.24a
[2]I lavoratori addetti a stabilimenti, aziende o uffici, che, in numero di tre o piu', abbandonano collettivamente il lavoro, ovvero lo prestano in modo da turbarne la continuita' o la regolarita', col solo scopo di imporre ai datori di lavoro patti diversi da quelli stabiliti, ovvero di opporsi a modificazioni di tali patti o, comunque, di ottenere o impedire una diversa applicazione dei patti o usi esistenti, sono puniti con la multa fino a lire mille.24a
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte costituzionale
24aLa Corte costituzionale con sentenza 28 aprile - 4 maggio 1960, n. 29 (in G.U. 1ª s.s. 07/05/1960, n. 112) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 502, primo comma, del Codice penale, in riferimento agli artt. 39 e 40 della Costituzione e, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ha dichiarato altresi' la illegittimita' costituzionale del secondo comma dello stesso art. 502 del Codice penale.
Testo vigente dal 8 maggio 1960, tuttora in vigore · versione 27 su Normattiva