Art. 51 c.p.
Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere
[1]L'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorita', esclude la punibilita'.
[2]Se un fatto costituente reato e' commesso per ordine dell'Autorita', del reato risponde sempre il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine.
[3]Risponde del reato altresi' chi ha eseguito l'ordine, salvo che, per errore di fatto, abbia ritenuto di obbedire a un ordine legittimo.
[4]Non e' punibile chi esegue l'ordine illegittimo, quando la legge non gli consente alcun sindacato sulla legittimita' dell'ordine.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva