Art. 517-octies c.p.
Pena accessoria e circostanze aggravanti
[1]((Nei casi di cui agli articoli 517-sexies e 517-septies il giudice, se il fatto e' di particolare gravita' o in caso di recidiva specifica, puo' disporre la chiusura temporanea, da cinque giorni a tre mesi, dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto e' stato commesso.)).
[2]((Le pene stabilite dagli articoli 517-sexies e 517-septies sono aumentate se:
- 1)le condotte attengono alla denominazione di origine o all'indicazione geografica degli alimenti o degli ingredienti protette dalle norme vigenti;
- 2)i fatti sono commessi mediante falsi documenti di trasporto o false dichiarazioni all'organismo di vigilanza;
- 3)i fatti sono di particolare gravita' in ragione della quantita' dell'alimento oggetto dell'illecito;
- 4)le condotte hanno ad oggetto alimenti indicati come biologici in assenza della relativa certificazione.)).
[3]((Se concorrono due o piu' delle circostanze previste dal secondo comma, la pena e' aumentata da un terzo alla meta'.)) ((Le pene stabilite dagli articoli 517-sexies e 517-septies sono aumentate da un terzo alla meta' se le condotte ivi previste, al di fuori dei casi di cui agli articoli 416 e 416-bis, sono realizzate con piu' operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attivita' continuative organizzate diretti a commettere tali reati)).
Testo vigente dal 2 giugno 2026, tuttora in vigore · versione 397 su Normattiva