Art. 517-septies c.p.Commercio di alimenti con segni mendaci

Chiunque, al fine di trarne profitto, nell'esercizio di un'attivita' agricola, industriale, commerciale, di importazione, di esportazione, di introduzione in custodia temporanea o in deposito doganale ovvero di intermediazione di alimenti, acque e bevande, utilizza segni distintivi o indicazioni, ancorche' figurative, che sa essere falsi o ingannevoli al fine di indurre in errore il compratore, anche con tecniche di comunicazione a distanza o con strumenti digitali nelle reti telematiche, sull'origine, sulla provenienza, sulla qualita' o sulla quantita' degli alimenti o degli ingredienti e' punito con la reclusione da tre a diciotto mesi e con la multa fino a euro 20.000.

Testo vigente dal 2 giugno 2026, tuttora in vigore · versione 397 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art517septies · fonte su Normattiva