Art. 517 c.p.
Vendita di prodotti industriali con segni mendaci
Chiunque ((detiene per la vendita,)) pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualita' dell'opera o del prodotto, e' punito, se il fatto non e' preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.
Testo vigente dal 11 gennaio 2024, tuttora in vigore · versione 353 su Normattiva