Art. 517-sexies c.p.Frode alimentare

[1]((Fuori dei casi di cui all'articolo 517-septies, chiunque, al fine di indurre in errore il compratore e di trarne profitto, nell'esercizio di un'attivita' agricola, commerciale, industriale o di intermediazione, importa, esporta, spedisce in transito, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, trasporta, pone in vendita, distribuisce o mette altrimenti in circolazione, anche con tecniche di comunicazione a distanza o con strumenti digitali nelle reti telematiche, alimenti, acque e bevande che sa essere non genuini o, per origine, provenienza, qualita' o quantita', sostanzialmente difformi da quelli indicati, dichiarati o pattuiti e' punito, se il fatto non e' previsto come piu' grave reato, con la reclusione da due mesi a un anno e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.)).

[2]((La punibilita' e' esclusa quando la condotta, per le quantita' o il valore economico esiguo del prodotto o l'assenza di effettivo pregiudizio per il consumatore o per il mercato, e' di lieve entita'.)).

Testo vigente dal 2 giugno 2026, tuttora in vigore · versione 397 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art517sexies · fonte su Normattiva