Art. 518 c.p.Pubblicazione della sentenza

La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 501, 514, 515, ((517, 517-quater, 517-sexies e 517-septies ovvero per i reati di cui agli articoli 416 e 416-bis se l'associazione e' diretta alla commissione dei delitti previsti dal capo II-bis del presente titolo)) importa la pubblicazione della sentenza.

Testo vigente dal 29 maggio 2026, tuttora in vigore · versione 396 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art518 · fonte su Normattiva